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Percorsi per la formazione docenti 2025/2026: pubblicato il decreto di attivazione

Il Ministero ha ufficializzato i posti autorizzati e le regole per l'accesso ai percorsi abilitanti

Criteri di ammissione, posti riservati e graduatorie del nuovo decreto

È stato finalmente pubblicato il Decreto di Autorizzazione che regolamenta i posti e le modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’anno accademico 2025/2026, comunemente noti come percorsi abilitanti. Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale per migliaia di aspiranti insegnanti che intendono conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

Il decreto stabilisce con precisione i posti autorizzati per i percorsi accreditati, elencati nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del documento. Questa pubblicazione segna l’avvio ufficiale della fase operativa per l’accesso ai percorsi formativi che porteranno all’abilitazione all’insegnamento nelle diverse classi di concorso.

Modalità di ammissione

Una delle novità più rilevanti riguarda le modalità di ammissione ai percorsi formativi. Secondo quanto stabilito dal decreto, ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione universitaria o accademica. Questa limitazione è stata introdotta per garantire una distribuzione equa delle opportunità formative ed evitare sovrapposizioni nelle candidature.

Nel caso in cui le domande di ammissione eccedano i posti autorizzati, si applicano criteri differenziati a seconda della tipologia di percorso. Per i percorsi da 60 CFU, i criteri di accesso sono dettagliatamente individuati nell’allegato B del decreto, che rappresenta parte integrante e sostanziale del provvedimento. Per l’accesso ai percorsi da 30 CFU destinati ai triennalisti (Allegato 2), invece, si applicano i criteri indicati nell’allegato A del decreto ministeriale di riferimento.

In tutte le situazioni in cui il numero di candidati supera i posti disponibili, l’ammissione ai corsi avviene secondo l’ordine della graduatoria di merito.

Quote riservate: priorità a chi ha esperienza

Per l’anno accademico 2025/2026, una parte dei posti disponibili nei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento da 30 CFU/CFA è riservata ad alcune categorie di candidati. In particolare, il 45% dei posti autorizzati per ciascun percorso da 60 CFU/CFA è destinato a:

  • chi ha svolto almeno tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, anche non consecutivi, di cui almeno uno nella stessa classe di concorso per cui si richiede l’abilitazione, nei cinque anni precedenti;
  • chi ha sostenuto la prova concorsuale della procedura straordinaria prevista dal decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021.

All’interno di questa quota del 45%, il 5% dei posti è riservato ai docenti che hanno un contratto di insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) delle Regioni e che partecipano ai percorsi universitari e accademici da 60 CFU/CFA.

Se il numero delle domande presentate da questi docenti è inferiore ai posti loro riservati, i posti non utilizzati vengono riassegnati agli altri candidati che rientrano nella riserva complessiva del 45%.

Svolgimento dei percorsi

Per l’anno accademico 2025/2026 sono state prorogate le disposizioni che permettono una maggiore flessibilità nell’erogazione della formazione. In particolare, rimane valida la possibilità di svolgere fino al 50 per cento delle attività dei percorsi di formazione iniziale in modalità telematica sincrona, con l’importante eccezione dei tirocini e dei laboratori, che devono necessariamente svolgersi in presenza per garantire la qualità dell’esperienza formativa pratica.

Per quanto riguarda i requisiti di frequenza, il decreto stabilisce che per l’accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni singola attività formativa. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite dall’articolo 9 del DPCM del 4 agosto 2023.

Flessibilità e sospensione del percorso formativo

Il decreto prevede anche elementi di flessibilità per venire incontro alle esigenze personali dei corsisti. Le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo. Questa possibilità è prevista in caso di comprovate e documentate esigenze, con la garanzia della salvaguardia della parte di formazione già svolta, evitando così che gli studenti debbano ricominciare da zero.

Conseguimento di ulteriori abilitazioni

Per coloro che già possiedono un’abilitazione e intendono conseguirne altre, il decreto prevede percorsi specifici di 30 CFU o CFA, come stabilito dall’articolo 13 del DPCM. Questi percorsi, esclusi dal livello sostenibile, possono essere attivati dalle istituzioni che abbiano conseguito l’accreditamento nei due anni accademici precedenti e nell’anno accademico in corso.

I contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all’acquisizione della nuova abilitazione, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sono stabiliti sulla base della corrispondenza tra le competenze già maturate dallo studente, i CFU acquisiti, le esperienze non formali e informali, e le competenze definite nel Profilo contenuto nell’allegato A del DPCM del 4 agosto 2023.

Anche questi percorsi potranno essere svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche mediante modalità telematiche sincrone.

Riconoscimento delle abilitazioni conseguite all’estero

Il decreto stabilisce inoltre che il riconoscimento delle pregresse abilitazioni e specializzazioni conseguite all’estero da parte del competente Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà essere presentato dal candidato al momento dell’iscrizione, garantendo la valorizzazione delle competenze acquisite in ambito internazionale.

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